Antidegrado stazione di Pisa, vietati bivacchi e bevute sotto i portici. Alcune valutazioni sull’Ordinanza comunale

L’Ordinanza antidegrado per la zona stazione di Pisa presenta alcune contraddizioni. Ma vediamo in cosa consiste nella sostanza?

30settembre 2017 da Federico Giusti, Pisa

Dal 28 agosto 2017 al 31 dicembre 2017, su tutto il territorio comunale, il divieto di campeggio, bivacco ed accampamento al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate, anche mediante l’uso di veicoli di ogni genere, trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende e simili. Sanzione 100 euro e, fin qui nulla di strano, la stranezza è scomodare il sequestro probatorio  in base all’ articolo 253 del codice di procedura penale, che recita:

  1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [103354] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti [187].
  2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [c.p. 240]. 
  3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria[57] delegato con lo stesso decreto (1).4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente [368].

Con il sequestro penale si coinvolgono forze in campo che potrebbero essere destinate ad altre forme di reati ed illeciti. Il sequestro penale in questo caso il probatorio, deve essere fatto su delega dell’Autorità Giudiziaria  e coinvolge difensori, pm, e giudici.

Sempre nella stessa ordinanza si fa poi riferimento all’articolo 13 della legge 689 che tratta il sequestro amministrativo (il comma 2 dell’articolo 13 sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria). Pensiamo quindi  sia un grave errore  confondere il sequestro probatorio con quello della 689. 

Il testo dell’Ordinanza parla di “sequestro probatorio delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione,ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981”. L’art. 13 citato, pertanto:

“Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall’assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.”

Il sequestro è definito nei termini di probatorio essendo  evidente, infatti, che l’art. 13 citato disciplini una forma di sequestro di tipo amministrativo che non ha una finalità probatoria  ma, diversamente, funzionale alla confisca amministrativa. Anche l’art. 20 legge 689/1989 dispone al comma 3:

“Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento”.

Fermo il fatto che il testo dell’Ordinanza potrebbe ingenerare incertezze, c’è da ritenere che il sequestro non possa che essere inteso come cautelare amministrativo  e  possa essere adottato ai sensi, cioè alle condizioni, dell’art. 13 legge 689/1981 (in relazione alle ipotesi dell’art. 20), come in effetti esplicitato nell’ordinanza. Pertanto si applica la 689, oppure 253 del Codice di procedura penale?

Strano applicare una sanzione pecuniaria e poi fare un sequestro penale. Avrebbe avuto più senso applicare un’ammenda e quindi un sequestro penale. Insomma c’è un po’ di confusione. Il penale non è mai la strada migliore, basti ricordare l’Ordinanza sulla birra calda dell’autunno 2016.

Un sacco di sequestri e poi nel giro di un mese tutti i dissequestri e relative restituzioni. I procedimenti penali caduti tutti. Non si potè usare il 650 del codice penale per un’ordinanza generica. Ma soprattutto i problemi della stazione non possono ridursi ad una ordinanza antibivacco, pensiamo alle decine di appartamenti vuoti e murati, a un quartiere ridotto a dormitorio e per il quale l’amministrazione ha un progetto che ad oggi pare privo di ricadute sociali.

Il problema non è soltanto quello del degrado ma, principalmente di cosa si vuol fare di un quartiere.

Requisire le case sfitte e murate sarebbe un segnale importante per far rivivere e ripopolare il quartiere come prevedere un verde urbano non solo per abbellimento delle opere archietettoniche ma per la piena fruibilità sociale di questi spazi. Purtroppo la volontà politica è ben altra e allora tutto si traduce in ordinanze securitarie.

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