Elezioni a Viareggio, l’Avvocatura regionale: per il Consiglio di Stato rispettata la volontà popolare

viareggio-municipioGiunge così a conclusione una vicenda che ha visto protagonista anche il presidente Enrico Rossi e l’Amministrazione regionale, il cui intervento è stato ritenuto dal Giudice ammissibile “non potendosi negare l’interesse (della Regione) a salvaguardare la continuità della collaborazione avviata dalla Regione con i rappresentanti del Comune di Viareggio democraticamente eletti”.

21novembre 2016 da Toscana Notizie

Rispetto “della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale”.

E’ per questo motivo sostanziale, partendo dalla regola fondamentale nella materia elettorale, che il Consiglio di Stato (sez.III), ha accolto, con la sentenza n. 4863/2016, l’appello presentato da vari consiglieri del Comune di Viareggio, con l’intervento in giudizio della Regione Toscana, contro la sentenza del TAR Toscana Sez. II n. 1159/2016, che aveva annullato i risultati dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Viareggio del 2015.

Il TAR aveva motivato tale annullamento ad esito di un’istruttoria (cosiddetta “verificazione” effettuata su 11 sezioni ) che aveva evidenziato anomalie solo in due sezioni e precisamente: per la sezione 2 non corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede scrutinate e di quelle autenticate non utilizzate; per la sezione 28 non corrispondenza tra le schede scrutinate e il numero dei votanti. Anche se l’anomalia aveva riguardato solo due sezioni il TAR Toscana aveva annullato tutti i risultati elettorali.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame non è stata ravvisata tale inattendibilità perché l’utilizzo in altre sezioni delle schede “scomparse” dalla sezione 2 è ragionevolmente smentito dalla circostanza che in nessuna delle 11 sezioni oggetto di verificazione è comparsa alcuna scheda autenticata o bollata che riportasse timbro o firma di uno scrutatore della sezione 2 e non risulta che in alcun verbale delle 62 sezioni elettorali siano state indicate anomalie. In sostanza non vi è prova delle gravi irregolarità che il TAR aveva affermato.

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