ICI e scuole religiose: il conseguimento di ricavi è indice commerciale. Il Comune si atterrà all’orientamento della Cassazione

stella-sorgentelemmetti gianniSorgente e Lemmetti: “Nessun intento vessatorio, ma rispetto delle sentenze”

30luglio 2015 da Comune di Livorno

comune di livorno“L’Amministrazione Comunale non ha alcuna volontà vessatoria o persecutoria nei confronti delle scuole gestite da enti religiosi. Né tantomeno ha alcun interesse “ideologico” a farle chiudere. C’è stato un percorso tecnico portato avanti dal 2010 dagli uffici comunali, per l’applicazione del tributo Ici, con successiva strategia processuale. Da qui il recente pronunciamento del giudice della Cassazione a favore dell’operato del Comune. E all’orientamento indicato dalla Cassazione il Comune si dovrà attenere”.

Lo ha sottolineato più volte la vicesindaco (con delega all’Istruzione) Stella Sorgente, nel corso di una conferenza stampa indetta a seguito delle polemiche suscitate dalle sentenze con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto la legittimità della richiesta dell’Ici avanzata, nel 2010, dal Comune di Livorno, agli istituti scolastici del territorio gestiti da enti religiosi.
Stesso concetto ripetuto dall’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti: ”Non abbiamo cavalcato o strumentalizzato in alcun modo il contenzioso, né le sentenze di questi giorni. Il percorso tecnico era stato avviato sotto la precedente Amministrazione, la Giunta Nogarin ha dato ampia fiducia agli uffici e atteso la sentenza della Cassazione, con l’esito che conosciamo. Dal punto di vista tecnico non possiamo che elogiare il lavoro svolto dall’ufficio Tributi e dall’Avvocatura Civica”.
Sia Sorgente che Lemmetti hanno ricordato che l’Amministrazione aveva avuto precedenti incontri con le scuole interessate e l’ufficio Tributi, nei quali era stata proposta un’ipotesi di conciliazione fra Comune e Istituti. Conciliazione  che sarebbe stata vantaggiosa per le scuole stesse, rispetto ad un’eventuale sentenza favorevole per il Comune da parte della Cassazione, in quanto prevedeva la rateizzazione del tributo e la rinuncia, da parte del Comune, alla riscossione delle sanzioni. Ma le scuole stesse  hanno invece preferito attendere l’esito del giudizio in Cassazione.

scuola privata

“Se avessero accettato la nostra proposta non si troverebbero a dover pagare il 150% delle sanzioni che noi avevamo escluso”, ha sottolineato la vicesindaco. A testimonianza dell’assoluta volontà di andare incontro alle scuole, l’assessore Lemmetti ha annunciato che l’Amministrazione sta studiando con gli uffici due ipotesi a seguito della sentenza”.

  • La prima ipotesi: “Stiamo valutando di utilizzare le risorse derivanti dalla nuova entrata, vincolandole alla manutenzione degli edifici scolastici”.
  • Seconda ipotesi: ”Gli uffici stanno studiando la possibilità di stabilire aliquote agevolate nell’applicazione dell’imposta, tendenti allo zero, per le scuole che volessero stipulare forme di accordo con il Comune per la progettualità dell’offerta formativa, per la formazione degli insegnanti, ecc.”

Concludendo, dunque, massima apertura verso le scuole paritarie.

“Ma anche – leggeha voluto ribadire l’assessore Lemmetti – estremo rispetto delle decisioni della Corte di Cassazione. Mi stupisce che altri Comuni siano usciti sui giornali criticando o disconoscendo l’operato dei giudici”.
Si ricorda che il contenzioso che vede contrapposti il Comune ed alcuni istituti scolastici paritari, è sorto nel 2010 a seguito della notifica da parte dell’ufficio Tributi di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso pagamento dell’Ici, per gli anni dal 2004 al 2009.
In particolare gli importi relativi alle scuole “Santo Spirito” ed “Immacolata” sono pari a € 422.178,00. Si ricorda che anche la Commissione Provinciale Tributaria di Livorno aveva stabilito che  l’ICI fosse dovuta, respingendo i ricorsi degli istituti.

Con le sentenze 14225 e 14226 depositate l’8 luglio, la suprema Corte ha di fatto ribaltato quanto stabilito nei primi due gradi di giudizio, sentenziando che, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, “senza che a ciò osti la gestione in perdita”.

In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell’attività svolta.

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