Scuola: Piano straordinario di assunzioni personale docente. Domande dal 28 luglio al 14 agosto per 55.258 posti

scuola.La procedura riguarda i 55.258 ruoli del potenziamento, di cui 6.446 destinati al rafforzamento del sostegno.

A questi si sommeranno i posti non assegnati eventualmente vacanti a seguito delle assunzioni sul turn over (36.627) e sui restanti posti disponibili (10.849)

21luglio 2015 da prof. Paolo Latella Unicobas

scuola privata

Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell’art. 1 comma 95, della legge n. 107 13 luglio 2015. I candidati possono presentare la domanda, secondo le modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015 esclusivamente attraverso Polis – “Presentazione On- line delle Istanze” – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it.

Articolo 1

  • l. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo l, comma 95, della Legge, è indetta, per l’anno scolastico 2015/2016, una procedura di assunzione in attuazione delle fasi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo l, comma 98, della medesima Legge (piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado).
  • 2. La procedura di assunzione è finalizzata alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo 399 del Testo Unico, nonché per la copertura dei posti di cui alla Tabella l allegata alla Legge e ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, per tipologia di posto e per regioni.
  • 3. Il piano straordinario di assunzioni è attuato secondo le fasi descritte, in ordine di sequenza, all’articolo l, comma 98, della Legge e richiamate all’articolo 3 del presente decreto.

Articolo 2 – Destinatari del piano straordinario di assunzioni

  • l. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo l, comma 96, della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo l, comma 98, le seguenti categorie di aspiranti:
    a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
  • b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui ali ‘articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

Non possono partecipare al piano straordinario di assunzioni:

  • i soggetti iscritti nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012, per effetto di quanto disposto dall’articolo l, comma 95, primo periodo, della Legge;
  • il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato anche se presente nelle graduatorie di cui alle lettere a) e b) dell’articolo l, comma 96, della Legge ed indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto, per effetto di quanto disposto dall’articolo l, comma 104, primo periodo, della Legge;
  • i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento che non abbiano sciolto la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 104, secondo periodo, della Legge.

Articolo 3 – Fasi del piano straordinario di assunzioni – Posti disponibili

  • 1. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate, ai sensi dell’ articolo 1, comma 98, della Legge:
    a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, sono assunti, nel limite dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di diritto all’esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico secondo le ordinarie procedure di cui all’articolo 399 del Testo Unico, di competenza degli Uffici scolastici regionali;
    b) in deroga all’articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a) del presente articolo, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100 della Legge;
    c) in deroga all’articolo 399 del Testo Unico, i soggetti di cui all’articolo 2, comma l lettere a) e b), del presente decreto che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente articolo, sono assunti, con decorrenza giuridica al primo settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella l allegata alla Legge, secondo la procedura nazionale di cui all’articolo l, comma 100, della medesima Legge. Con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale si provvede alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella l tra le classi di concorso sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche ricondotto nel limite delle graduatorie di cui all’articolo l, comma 96 della Legge;
  • 2. Con il presente Decreto vengono indette le procedure di assunzione relative alle fasi di cui all’articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge.

Articolo 4 – Domanda di partecipazione al piano assunzionale: termini e modalità di presentazione.

  • 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma l, lettere a) e b), del presente decreto che intendono partecipare alle fasi, in ordine di sequenza, relative alle procedure nazionali del piano straordinario di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 98, lettere b) e c), della Legge, devono presentare un’unica domanda, esclusivamente attraverso Polis – “Presentazione On- line delle Istanze” – raggiungibile dalla home page del sito internet del Ministero www.istruzione.it.
  • 2. A tal fine è pubblicato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV serie speciale – “Concorsi ed Esami” del 21 luglio 2015. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  • 3. Le comunicazioni con i soggetti destinatari del piano straordinario di assunzioni di cui all’articolo 2, comma l, lettere a) e b), del presente decreto, ovvero la domanda di assunzione, l’espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l’accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente attraverso l’uso del sistema informativo gestito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  • 4. Le domande presentate con modalità diversa da quella indicata al precedente comma 3 non sono prese in considerazione.
  • 5. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del presente decreto, scelgono con la domanda, ai sensi dell’ art. 1, comma 97 della Legge, per quale delle due categorie essere trattati.
  • 6. I soggetti che presentano domanda per la partecipazione alle fasi di cui all’articolo 3, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra i posti di sostegno ed i posti comuni.
  • 7. Gli aspiranti esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale.
  • 8. I candidati possono presentare la domanda, secondo le modalità descritte ai precedenti commi, a partire dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 e fino alle ore 14.00 del 14 agosto 2015.

Articolo 5 – Trattazione della domanda – procedura di assunzione

  • 1. All’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.
  • 2. Per ciascuna iscrizione in graduatoria e secondo l’ordine di cui al comma precedente, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto, sono determinate scorrendo, nell’ ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.
  • 3. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province non si procede all’assunzione.

Articolo 6 – Accettazione e rinuncia

  • 1. I soggetti accettano, espressamente, la proposta di assunzione per provincia, grado di istruzione, classe di concorso, tipo posto entro il termine di dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3.
  • 2. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 lettere a) e b), del presente decreto non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzione.
  • 3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase del piano straordinario di assunzioni non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.
  • 4. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in alcuna delle fasi delle operazioni di nomina di cui all’articolo 3 del presente decreto.
  • 5. Le proposte di nomina e le assunzioni disposte per effetto dell’accettazione delle proposte sono pubblicate sull’albo istituzionale del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (www.istruzione.it) nonché sugli albi istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali competenti.

Articolo 7 – Decorrenza di nomina e assegnazione di sede

  • 1. Le nomine effettuate entro il 15 settembre 2015 comportano l’immediata presa di servizio. In caso di nomine effettuate successivamente al 15 settembre 2015 l’assegnazione della sede avviene al termine della relativa fase salvo che l’aspirante nominato in ruolo sia titolare di contratto di supplenza diverso da quello per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l’assegnazione avverrà dal I settembre 2016 per i soggetti impegnati in supplenze annuali e al l luglio 2016, ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche.
  • 2. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro è subordinata alla effettiva presa di servizio presso la sede assegnata.

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