Capodanno in sicurezza a Livorno: Niente botti in piazza e nei luoghi sensibili

Firmata l’ordinanza per limitare l’uso dei petardi tra il 30 dicembre e il 1 gennaio.

Nogarin: “Tuteliamo i cittadini e i loro amici animali”

29dicembre 2016 da Comune di Livorno  

Niente botti a Capodanno in alcuni luoghi sensibili della città. Lo ha stabilito il sindaco Filippo Nogarin in un’ordinanza contingibile e urgente firmata questa mattina.  
Un provvedimento limitato sia nel tempo, visto che si applicherà solo tra le 8 del 30dicembre 2016 e le 24 del 1 gennaio 2017, che nell’estensione. Il divieto è stato infatti previsto in prossimità di:

 – ospedale e case di cura e di riposto;
– aree destinate ai giochi dei bambini;
– aree di particolare concentrazione di persone;
– cimiteri e luoghi di culto;
– aree di sgambatura dei cani;
– canili e cliniche veterinarie;

Questa ordinanza si è resa necessaria in particolare in ragione dell’attuale contesto storico, caratterizzato da un forte clima di tensione generato dai recenti fatti di cronaca.  Per evitare di spaventare le persone si è dunque voluto vietare l’utilizzo dei petardi nelle arre maggiormente frequentate e vicino a luoghi sensibili come ospedali, case di cura e parchi giochi.
Allo stesso tempo l’amministrazione ha voluto tutelare gli animali, in particolare quelli domestici, visto che lo scoppio dei botti provoca loro disorientamento, paura e reazioni incontrollate che a loro volta possono determinare pericolo per la pubblica incolumità.

“Abbiamo immediatamente trasmesso il testo dell’ordinanza al Prefetto, commenta il sindaco Nogarin, così come prescrive la normativa, ma anche per avere il suo nulla osta, visto che si tratta di un provvedimento volto a garantire in particolare l’incolumità pubblica. Livorno, inoltre, è una città con una altissima concentrazione di animali domestici e con questa misura abbiamo voluto permettere loro di passare un capodanno tranquillo e sereno in compagnia dei loro padroni, e non chiusi in una stanza ad aspettare che finiscano gli scoppi”.

Secondo quanto previsto dall’articolo 7 bis del Testo unico sugli enti locali, i trasgressori di tale divieto potranno incorrere in una sanzione da 25 a 500 euro.

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