ICI e scuole religiose: l’Amministrazione Comunale replica all’avvocato degli istituti religiosi

comune-di-livorno“Il Comune ha solo preso atto di due sentenze della Corte di Cassazione. Nessun atteggiamento ideologico”

1agosto 2015 da Comune di Livorno

Contenzioso Ici, questa la replica dell’Amministrazione Comunale di Livorno all’avvocato degli istituti religiosi in merito ad una nota pubblicata sulla stampa del 31 luglio:

“Leggiamo, con una certa perplessità, l’avvocato Alessandro Giovannini (che difende gli istituti religiosi nel contenzioso sull’Ici), accusare sulla stampa il Comune di “avere un atteggiamento ideologico”.

Quale atteggiamento ideologico?

legge.L’Amministrazione ha solo preso atto di due sentenze della Corte di Cassazione.
E, insieme agli uffici comunali che hanno avviato nel 2010 e poi seguito l’iter processuale, intende rispettarne l’orientamento, concentrandosi sugli aspetti giuridici e processuali che faranno seguito al pronunciamento.
Tutto questo, come ben spiegato e ribadito dalla vicesindaco nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa,”senza alcuna volontà vessatoria o persecutoria nei confronti delle scuole gestite da enti religiosi. Né tantomeno il Comune ha alcun interesse “ideologico” a farle chiudere”…

Ideologica, al contrario, ci appare invece la posizione dell’avvocato, che nella sua nota, a nostro avviso, va ben oltre il suo ruolo di “tecnico”, quando accusa il legislatore  di essere “miope” e di intervenire “sull’emergenza senza visione organica e con chiara volontà politica”. A prescindere dalle posizioni politiche, l’Amministrazione Comunale ritiene che sia doveroso rispettare sempre, e  in tutto e per tutto, il lavoro e le decisioni della Magistratura, in ogni suo grado di giudizio.

leggeQuando le sentenze sono a noi sfavorevoli, il Comune ricorre in punta di diritto, non certo permettendosi di criticare l’operato dei giudici a mezzo stampa. Nel caso specifico, se la Commissione Tributaria Toscana non confermerà l’indirizzo  della Suprema Corte, in rispetto dell’art 63, comma 4 del D.lgs 546/1992 (“Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione “),  valuteremo la successiva strategia processuale da tenere.
Se invece la confermerà, non potremo che procedere nei confronti degli istituti. Ffermo restando che, proprio con l’obiettivo di andare loro incontro (ricordiamo che avevamo fatto anche proposte di conciliazione) verrà presa allo studio, anche  una  modifica regolamentare, al fine di agevolare gli istituti, trattandosi di importi rilevanti,  di prevedere forme di rateizzazioni oltre i  5 anni attualmente previsti.

E, proprio nel tentativo di sgomberare il campo dalle considerazioni “Ideologiche”, invitiamo tutti i cittadini, e in primis l’avvocato Giovannini, a leggere con attenzione le due sentenze, scaricabili dal sito della Cassazione per avere un quadro completo della vicenda, sul piano della giurisprudenza:

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