Jobs Act: nuove disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità (1ma parte)

28luglio 2015 di Cristiano Colombi, Consulente del Lavoro a Livorno

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Con il nuovo decreto legislativo n. 80 del 15/06/2015, in vigore dal 25/06/2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, si sono introdotte misure volte a tutelare la maternità dei genitori naturali, adottivi o affidatari, a rendere più flessibile la possibilità di fruire dei congedi in determinati casi, (come ad esempio per il parto prematuro o il ricovero del neonato) ed a rafforzare le cure parentali.

Le disposizioni di questo intervento normativo si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015, applicabili anche successivamente se vi sarà copertura finanziaria.

Fra le misure di maggior impatto vi sono quelle che attengono alla estensione dei diritti genitoriali nella fruizione del congedo parentale.

  • In particolare è stata prolungata sino al dodicesimo anno di vita del bambino (anziché ai primi otto anni) la possibilità, per il genitore lavoratore, di fruire del congedo parentale (analoga previsione anche in caso di adozione e affidamento).
  • Dal punto di vista economico, si prevede l’indennità pari al 30% della retribuzione, spettante in caso di fruizione del congedo parentale, sino al sesto anno di vita del bambino, anziché sino al terzo anno.
  • Dai 6 ai 12 anni il congedo non è, in generale, retribuito: lo diventa dai 6 agli 8 anni solo qualora il richiedente abbia un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo pensionistico; in nessun caso è retribuito dagli 8 ai 12 anni.

congedo parentaleInoltre, per quanto riguarda le modalità di fruizione, il lavoratore, ora, può scegliere di spendere il congedo non solo su base giornaliera ma anche oraria, in misura, però, non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il termine di preavviso al datore di lavoro per usufruire, da parte del lavoratore, del congedo parentale si riduce da 15 a 5 giorni ed in caso di fruizione su base oraria a 2 giorni.

  • Infine, solo per il mese di luglio 2015, l’INPS permette la presentazione della domanda in modalità cartacea (www.inps.it > modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR23).
  • Dal mese di agosto 2015 la domanda dovrà essere presentata obbligatoriamente in modalità on line.
 (A breve seguirà la seconda parte)

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