5febbraio 2016 da Sindacati casa
Noi sindacati della casa (Sicet-Sunia-Uniat-Unione Inquilini-Asia), nell’apprendere con sconcerto che ancora una volta nascono problemi a causa della diversa interpretazione delle normative vigenti, tra la prefettura e la commissione casa comunale, ufficio casa e assessore competente, vogliamo esprimere la nostra preoccupazione e il nostro disappunto per l’incertezza che deriva da questa discrepanza di giudizio, che rende precaria la ricerca di tutela per le categorie deboli, in particolare i minori, nel rispetto della legge
Riteniamo che, poiché la L124/2013 raccomanda le regioni a legiferare in materia per chiarire l’uso dei fondi e per disporre condizioni che assicurino l’incolumità delle persone in possesso dei titoli previsti, l’osservanza della L.R.T. 75/2012 sia imprescindibile.
A oggi nessuna Prefettura ci risulta abbia contestato la validità della normativa, perfettamente allineata alla legge nazionale, che anzi proprio alla legge regionale toscana si è ispirata. I non pochi tentativi di Confedilizia per annullare la L.R.T. 75/2012 ricorrendo al TAR a oggi non hanno dato risultato.
È parere comune dei nostri sindacati che né L.R.T. 75/2012, né L124/2013 e il decreto attuativo del 24 maggio 2014 non contempli tra i requisiti richiesti per il passaggio da casa a casa, l’assenso del proprietario, bensì disponga che prioritariamente i fondi vengano utilizzati per risarcire e indennizzare i proprietari che trovano un accordo coi propri conduttori, e in questo senso operiamo a Livorno.
Infatti è pratica condivisa per tutti i casi in esame, che il comune verifichi se vi sono le condizioni per comporre il conflitto tra le parti in causa, offrendo fino a € 8000 al locatore, e solo in caso di mancato assenso, provvede a inoltrare le domande di spostamento dell’esecuzione per permettere di individuare soluzioni abitative alternative pubbliche o private (agenzia dell’affitto). Dopo la verifica dei requisiti e il calcolo dell’indennizzo dovuto per ritardo di consegna, la commissione invia richiesta di differimento dell’esecuzione per poter ottemperare alla norma a tutela dell’incolumità dei soggetti a rischio presenti nella famiglia del conduttore.
D’altra parte non risultando dagli atti, che la proprietà abbia fatto domanda e ottenuto dal giudice il riconoscimento di un grave stato di necessità, legato a problemi familiari o di salute, tali che un differimento sia pur indennizzato equamente, comporterebbe gravi e comprovati danni al locatore, e mancando ovviamente nella legge il requisito dell’assenso di una delle parti (d’altronde sarebbe curioso che l’applicazione di una legge in uno stato democratico sia da sottoporre alla accettazione dei cittadini) riteniamo che l’operato della commissione nel chiedere di procrastinare la data di esecuzione, sia assolutamente rispettoso della legge.
In ogni caso è evidente che pareri difformi espressi dalla prefettura, rendono incerta l’applicazione della L124, LR75, e pertanto ci rivolgiamo alle istituzioni della città, affinché inoltrino urgenti quesiti alle autorità giudiziarie, per sapere se è impropria l’attività della commissione operativa dal 2014, che istruisce e inoltra le richieste di rinvio esecutivo, solo in caso di diniego del proprietario, oppure la mancata istruzione degli atti e/o il mancato rinvio non motivato o motivato solo dal parere negativo del locatore, non sia da ritenere omissione di atti di ufficio.