Recentemente lo IARC ha dichiarato il glifosate come cancerogeno di tipo 2a, quindi deve essere vietato realmente alla vendita e all’utilizzo
21giugno 2015 da Maurizio Marchi, Medicina Democratica
L’impiego dei disseccanti chimici totali a base di Glifosate e similari, in teoria è bandito a livello Regionale come a livello Nazionale, sia in ambito agricolo che extra-agricolo (parchi, giardini, lungo le strade, ecc), cosi come tutte le altre sostanze chimiche classificate come Cancerogeni nel gruppo 1, 2 (2a, 2b) – che comprendono il Glifosate – dall’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro di Lione, e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).
Ciò è previsto ad esempio dalle norme di legge Regionali e Nazionali (vedasi a tal proposito la Legge regionale della Toscana, n. 36 del 1 luglio 1999 all. 2, punto 5, ai sensi del D.lgs.17 marzo 1995 n. 194). Recentemente lo IARC ha dichiarato il glifosate come cancerogeno di tipo 2a, quindi deve essere vietato realmente alla vendita e all’utilizzo.
Ma una cosa è la teoria e un’altra è la pratica.
Chi controlla, ad esempio che gli erbicidi al glifosate non siano venduti né tantomeno utilizzati nei campi? Abbiamo l’impressione (foto da slow food ) che nessuno controlli, e che anzi tutte le autorità tollerino queste pratiche devastanti, per non turbare l’industria dei veleni chimici.
L’impiego dei Disseccanti, principali inquinanti delle falde acquifere, pericolosissimi per la salute e agronomicamente inutili, oltrechè distruttori dell’humus e dell’equilibrio idrogeologico territoriale e del paesaggio (colore arancio), non è inoltre compatibile con gli obblighi di usare altri mezzi per il diserbo, riferiti alla Difesa Integrata obbligatoria in tutta Italia, ai sensi del d. lgs. 150 /2012 (in recepimento della direttiva UE sull’uso sostenibile degli agro farmaci). Come i mezzi meccanici, che sono obbligatori e prioritari nelle norme di Difesa Integrata delle Coltivazioni nell’ambito dell’agricoltura integrata. Quindi glifosate e simili realizzano l’esatto opposto di quanto previsto dai criteri di difesa integrata del territorio.