Tfr subito e lo deve pagare l’inps

In data 22 Ottobre si è svolto un incontro pubblico riguardante il TFR dei lavoratori Lucchini SpA in AS (Amministrazione Straordinaria ) e Lucchini Servizi Srl in AS.

24ottobre 2016 da Coordinamento art. 1 – Camping CIG, Piombino

piombino

Ha partecipato l’avvocato Fabrizio Callaioli, dal quale risulta (contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS e dai Sindacati di categoria FIM FIOM e UILM) quanto segue:

Il TFR a carico delle società Lucchini SpA in AS e Lucchini Servizi Srl in AS, ovvero l’importo maturato dai lavoratori fino al 31/12/2006 finora congelato e inserito al passivo di Lucchini SpA in AS e Lucchini Servizi Srl in AS, deve essere erogato dall’INPS ai sensi della legge 297 del 29.05.1982 art.1 e art 2 e del dlgs 08.07.1999 , n.270 art. 102 , attraverso il fondo di garanzia.

Infatti ciò si evince dall’accordo sindacale del 3 giugno 2015, sottoscritto dalle parti, ex art 47 comma 4 bis della legge 29 dicembre 1990 n.428, che il TFR medesimo non rientra nell’articolo 2112 del codice civile e c’è soluzione (interruzione) di continuità. Il nostro TFR quindi deve essere pagato subito, senza ulteriori perdite di tempo. Sono già passati 15 mesi ed i lavoratori hanno urgente necessità di sostegno finanziario per poter continuare a sopravvivere. Inoltre l’arrivo di una cospicua liquidità procurerebbe un indubbio vantaggio alle attività economiche di Piombino e dell’intero comprensorio. Per quanto sopra, invitiamo ad un confronto pubblico l’INPS ed i Sindacati di categoria FIM FIOM e UILM con i loro legali.

Nel contempo continueremo la nostra azione, organizzeremo idonee iniziative coinvolgendo i lavoratori per avere ragione delle nostre legittime richieste. Evidenziamo l’ art 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990 n.428 che recita:

“Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo (per il nostro caso quello del 3 giugno 2015 dove i lavoratori hanno dovuto rinunciare al 30 % delle retribuzioni e ai diritti conquistati in lunghi anni di lotte) circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo (quello del 3 giugno 2015) qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art.2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività”.

Di seguito , nella tabella , si esplicitano e si evidenziano i punti dell’accordo sindacale del 3 giugno 2015.  Senza soluzione di continuità e con  soluzione di continuità:

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Accordo firmato: lucchini-accordo-con-firme-e-allegato-del-mise-reg-com

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