Truffe online: rimedi per il consumatore

14 febbraio 2015 di Marco Gagliardi, Movimento Consumatori

commercioCosa può fare il consumatore truffato, che abbia ad esempio ricevuto un capo di vestiario contraffatto o che presenta vizi gravi? Un rimedio è quello di chiedere un rimborso al gestore della carta di credito per l’addebito dallo stesso versato alla società convenzionata.

In casi palesi di truffe – ad esempio da parte di siti che operano sotto le spoglie di note marche – non pare che sia possibile escludere una responsabilità del gestore della carta di credito che, tramite una convenzione con il venditore, mette in condizione quest’ultimo di percepire pagamenti. Ciò specialmente quando il gestore della mezzo di pagamento, operando diligentemente, avrebbe potuto verificare l’identità e l’operatività fraudolenta del venditore.

credito.Ciò analogamente a quanto previsto nell’ipotesi di addebiti non dovuti e, in generale, in caso di “uso fraudolento della carta di pagamento” (e di credito), secondo quanto previsto dall’art. 62 Cod. Cons. (cd. chargeback), secondo cui “2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.” Anche l’art. 11 del d.lgs. 11/2010 prevede che in caso di operazione di pagamento non autorizzata il prestatore dei servizi di pagamento rimborsi immediatamente al pagatore la somma.

credito cartarevolvingIn questa direzione, correttamente, in passato è stata contestata la vessatorietà delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto di carte revolving, destinate ad essere utilizzate presso una rete di operatori commerciali disposti ad accettare la carta, finalizzate a distinguere il contratto finanziario ed il contratto commerciale, ponendo il rischio di comportamenti illegittimi od opportunistici dell’esercente esclusivamente a carico del cliente (che è stato indotto a contrattare con quel determinato esercente anche in considerazione della sua appartenenza alla rete dei soggetti convenzionati con l’emittente della carta).

Oggi la modifica dell’art. 42 del Codice del Consumo, con l’entrata in vigore dell’art. 125 quinquies TUB, ha superato il problema in quanto – in caso di contratti di credito collegati (es. finanziamenti) – in caso di inadempimento del fornitore dei beni o servizi il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito.

creditoL’Arbitro Bancario Finanziario ha avuto occasione di esprimersi in caso di truffe da parte di esercenti, sottolineando la necessità di provare la truffa (es. truffa in un locale cinese – escluso il diritto al rimborso; acquisto di biglietti per eventi sportivi, oppure nell’ambito dei rapporti tra gli esercenti e i gestori delle carte, es.  Decisione N. 3299 del 15 ottobre 2012).

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