La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l’obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli (autovelox) e ha precisato che sui verbali, proprio per dar modo al trasgressore di appurare la regolarità delle segnalazioni, vi deve essere indicato il tipo di postazione, se fissa o mobile.
2Aprile 2015 di Rita Sabelli Auduc
Nel dettaglio essa sancisce che:
“la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”.
E, in conseguenza, afferma che:
“sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell’art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell’accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l’assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell’accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.”
E’ da osservare che questa importante sentenza, pur se di Cassazione, non cambia la normativa che dispone il contenuto dei verbali (art.200 del D.lgs.285/92 e art.383 disposizioni attuative), ma rappresenta un ulteriore utile riferimento nei casi in cui si voglia opporsi ad una rilevazione ritenuta illegittima. Ma quali sono le regole di segnalazione, riassumiamole brevemente:
– gli autovelox devono essere ben visibili e segnalati preventivamente, sia che si tratti di apparecchiature automatiche sia che si tratti di apparecchiature utilizzate dagli agenti (telelaser);
– la segnalazione può avvenire con cartelli stradali temporanei o permanenti, con segnali luminosi a messaggio variabile oppure con dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli;
– per le postazioni mobili la segnalazione può anche esser fatta con cartelli permanenti ma solo se si tratta di appostamenti pianificati che abbiano una certa sistematicità (non occasionali);
– sulle distanze la legge fissa quella massima (4 km) e precisa che essa varia dal tipo di strada in modo che sia sempre garantito “il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante” (su un’autostrada la distanza può essere più lunga che su una strada statale o urbana).
– riguardo alle distanze minime si fa riferimento a quelle valide per i segnali di prescrizione fissate dal regolamento di attuazione del c.d.s.: 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade;
– per i telelaser la distanza minima è quella intercorrente tra il cartello stradale ed il punto in cui viene effettuato il rilevamento, a prescindere da dove è collocata la strumentazione.
– in caso di intersezione stradale tra la segnalazione e la postazione il cartello di segnalazione deve essere ripetuto.