Legge su cannabis terapeutica, un rafforzamento che sta nel solco di civiltà tracciato dalla Toscana.

 

Proposta di legge su cannabis terapeutica per cure palliative e terapie del dolore, a firma di Monica Sgherri, per rafforzare l’attuale normativa toscana sulla facilitazione all’uso dei farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico, cioè la cosiddetta cannabis terapeutica.

La Toscana è stata la prima Regione a legiferare in questa direzione, con l’approvazione nel 2012 di una normativa avanzata, un testo frutto della composizione di due proposte di legge. Una legge che favoriva concretamente l’accesso ai farmaci cannabinoidi per le cure palliative e anche per tutti coloro che fossero affetti da malattie invalidanti e croniche. Farmaci i cui effetti positivi sono riconosciuti a livello internazionale.

La nuova proposta di legge integra quella precende e prende avvio dal fatto che il Governo nazionale non ha impugnato la normativa successivamente approvata dalla Regione Abruzzo, nella quale sono contenuti due aspetti che, visto il contesto nel quale nacque e si sviluppò allora la legge toscana, non erano contenuti nella normativa toscana. Il primo riguarda la possibilità che sia anche il medico di medicina generale, sulla base di un piano terapeutico stabilito dallo specialista, a prescrivere i cannabinoidi a scopo terapeutico. Il secondo sostanzialmente permette alla Regione di stipulare convenzioni con centri e ed istituti autorizzati, si pensi all’Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, per la produzione e o preparazione di farmaci di questo tipo. Un risparmio notevole, considerato che si aiuta a superare la necessità dell’importazione dall’estero.

Una proposta che quindi sta nel solco di quel percorso di civiltà aperto dalla Toscana con l’approvazione a suo tempo della normativa sul tema.” in allegato la proposta di legge

c1Gli articoli presenti nella proposta di legge:

L’articolo 1 inserisce un nuovo comma 1 bis all’interno dell’articolo 3 della legge regionale 18/2012 che prevede la prescrizione dei farmaci cannabinoidi, con oneri a carico del SSR, oltre che da medici  specialisti  anche da medici di medicina generale del SSR, sulla base di un piano terapeutico redatto dal medico specialista.

L’articolo 2 inserisce il nuovo articolo 6bis che e ai fini di una riduzione del costo dei medicinali prevede la possibilità di stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, può autorizzare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.

RELAZIONE

La presente proposta di legge apporta alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 18/2012 “Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale”, anche alla luce di quanto successo con la mancata impugnazione da parte del governo della legge regionale dell’Abruzzo che ha indubbiamente messo le premesse per un avanzamento positivo nella legislazione regionale in tema di uso terapeutico di farmaci cannabinoidi sia nell’ambito applicativo della norma che sul della produzione e preparazione dei medicinali cannabinoidi che dell’avvio di azioni sperimentali o specifici progetti pilota a produrre medicinali cannabinoidi.

Si ricorda che la Toscana è stata la prima regione in Italia ad approvare una legge per facilitare l’uso della cannabis a scopo terapeutico e  l’accesso in tutta la Toscana ai farmaci cannabinoidi nelle cure palliative e anche in altri tipi di terapie. L’utilizzo dei cannabinoidi per uso terapeutico è come risaputo già realtà in diversi paesi del mondo.

Recentemente, come già detto, anche la Regione Abruzzo si è dotata di una propria legislazione regionale L.R n. 4/2014, che disciplina le “modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”.

La legge abruzzese, contrariamente a quanto successo in altri casi, non è stata impugnata dal governo dinanzi alla Corte Costituzionale. Con la mancata impugnativa al modello abruzzese, il governo dà il via libera a un trattamento considerato tra i più liberali tra quelli previsti in ambito regionale, dando così un importante segnale di apertura in merito all’uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi. Secondo la legge abruzzese la cura può avvenire sia in ambito ospedaliero, o in strutture ad esso assimilabile, che in ambito domiciliare. In entrambi i casi è prevista l’erogazione gratuita. Il paziente, inoltre, può proseguire il trattamento in ambito domiciliare, su prescrizione del medico di medicina generale, sempre con oneri a carico del Ssr, sulla base del piano terapeutico redatto dal medico specialista che ha in cura lo stesso. Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinato a una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale della risposta al trattamento.

Nella legge regionale Toscana, considerato anche il clima e contesto nazionale in cui è stata redatta, tale possibilità di prescrizione c3da parte del medico di medicina generale non è prevista, da qui la necessità alla luce degli ultimi avvenimenti di modifica della stessa e di integrazione. Inoltre, sempre nella legge abruzzese, è prevista la possibilità di stipulare convenzioni con i centri e gli istituti autorizzati ai sensi della normativa statale alla produzione o alla preparazione dei medicinali cannabinoidi e in un ottica di riduzione dei costi per lo stesso sistema, dei medicinali cannabinoidi importati dall’estero, è prevista l’autorizzazione per l’avvio di azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, a produrre medicinali cannabinoidi.

Questo, andrebbe anche nel senso del disegno di legge presentato dal senatore Luigi Manconi che prevede, tra l’altro, anche l’individuazione di “aree idonee” alla coltivazione per far fronte al fabbisogno nazionale, oltre a ridurre i divieti per la coltivazione, estendendola ai privati.

 PdL modifica LR 18-2012 cannabinoidi.doc (69Kb)

 

 

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