Voucher: nuovo obbligo di comunicazione alla DTL

cristiano-colombi27ottobre 2016 da Cristiano Colombi, consulente del lavoro Livorno

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 185/2016 (correttivo al Jobs Act), è prevista una maggiore tranciabilità ed una specifica disciplina sanzionatoria per i buoni lavoro

voucher

inps_pensioniInfatti, per i committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, dal giorno 8 ottobre 2016, è prevista una comunicazione obbligatoria alla sede della DTL competente, consistente in una mail priva di allegato da inviare a indirizzi di posta elettronica appositamente creati (Voucher.XXX@ispettorato.gov.it dove al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio: Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it) ed allegati alla circolare n.1 del 17/10/2016 emanata dal neonato Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Tale mail deve riportare nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e: per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, dovrà essere inviata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, riguardare ogni singolo lavoratore impegnato nella prestazione di lavoro accessorio e riportare:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione lavorativa;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione.

per gli imprenditori agricoli, dovrà essere inviata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione, ma con contenuti parzialmente diversi, prevedendo che la comunicazione debba indicare:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione lavorativa;
  • la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza poter applicare la procedura di diffida di cui all’art. 13, D.Lgs. 124/2004. Infine, resta sempre ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente nei confronti dell’INPS e dal tenore della circolare n. 1/2016 sembra che, data la mancanza di indicazioni operative, non sarà sanzionato il mancato rispetto del nuovo obbligo nel periodo tra l’entrata in vigore del nuovo decreto D.Lgs n. 185/2016 ed il giorno 17 ottobre 2016.

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