Andrea Buscemi e il reato di Stalking. Lettera firmata

Vorremmo chiedere a chi di competenza perché Andrea Buscemi, il quale nel processo d’appello presso la Corte di Firenze è stato riconosciuto colpevole di reato di stalking benché lo stesso caduto in prescrizione, si sia presentato alle elezioni come se nulla fosse.

22giugno da Elisabetta Vanni, Libere cittadine e cittadini di Pisa e provincia 

Non c’è data occasione, infatti, di leggere sui giornali locali né nei commenti dei locali politici come si è conclusa la vicenda che lo ha visto protagonista di atti persecutori verso la sua ex compagna. Non stiamo parlando di un privato cittadino ma di un uomo che si candida, ancora una volta, a cariche pubbliche di grande responsabilità. E noi siamo convinti che chi si presenta a governare la nostra città debba essere conosciuto nei propri pregi e nei propri difetti così che il cittadino possa votare secondo coscienza ma ben informato.

Allora chiediamo che venga riportato quanto emerso nel processo d’appello dove il Signor Buscemi è stato condannato a risarcire la ex. Per la Corte di Appello di Firenze infatti “emerge la prova di episodi valutabili come elementi integranti oggettivamente il reato di atti persecutori”. La Corte ha però dovuto constatare come tali reati fossero al momento di pronunciare la sentenza ormai prescritti date le lungaggini processuali. La Corte di Appello ha condannato Andrea Buscemi al risarcimento del danni a favore della parte offesa ed al pagamento delle spese processuali, dichiarando “l’estinzione del reato per prescrizione con condanna generica dello stesso a risarcire i danni a favore della parte civile” ed ancora si legge in sentenza: il Buscemi “deve inoltre essere condannato a rifondere alla parte civile le spese di difesa del presente grado e del precedente”.

Nella stessa sentenza è anche scritto che:

“l’imputato nel corso del procedimento penale si è reso responsabile di condotte di minaccia ai danni di due testi per indurle a non testimoniare, a seguito delle quali il giudice per le indagini preliminari ha emesso un divieto di avvicinamento alle predette testi in relazione ai reati di cui agli articoli 377 e 610 del codice penale”.

Sarà il cittadino a decidere se questi atti siano coerenti con l’immagine pubblica che l’uomo politico vuole dare di sé. Noi vi chiediamo solo di pubblicare come sono andate le cose, fino in fondo.

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