Aperte cinque istruttorie sul teleselling (vendite tramite telefono): ispezioni a Roma e Milano.

22marzo 2015 di Carmela Fanelli da AGCM 20marzo

agcm“L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato – sulla base delle nuove competenze in materia di Consumer Rights attribuite dal d.lgs. 21/2014 – cinque procedimenti istruttori, nei confronti di Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. Telecom Italia S.p.A. e H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l., concernenti le procedure di conclusione dei contratti di telefonia fissa e mobile e dei servizi televisivi via satellite a pagamento mediante teleselling.

telefono.Nei procedimenti viene ipotizzata la possibile violazione delle nuove disposizioni in vigore dal 13 giugno 2014 che introducono specifici requisiti di forma per la validità delle vendite tramite telefono.  A tal fine sono state svolte ispezioni nelle sedi delle società di  Roma e Milano con l’ausilio del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza”.

Il comunicato dell’Autorità si riferisce alla nuova normativa introdotta con decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014). Con la pubblicazione in Gazzetta di tale decreto  il codice del consumo ha subito sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.

Tra le  principali novità l’obbligo di informativa precontrattuale, obbligo più gravoso rispetto al precedente, riguarda l’identità del professionista, caratteristiche del prodotto o del servizio, modalità di pagamento, garanzie a favore del consumatore; l’obbligo di forma scritta e di linguaggio chiaramente comprensibile; diritto di ripensamento che permette al   consumatore  correttamente informato dell’esistenza di tale diritto può di recedere  unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione   mentre se non informato il termine e per ripensarci si allungherà a 12 mesi.

telefonoTali novità riguardano indubbiamente anche la pratica del “teleselling”,  attualmente oggetto di istruttoria da parte dell’AGMC e consistente in un’attività di vendita telefonica di prodotti o servizi che gli operatori di un call center svolgono per conto di un’azienda, quale attività del marketing diretto, ovvero tramite un insieme di strumenti di comunicazione che permettono alle aziende di contattare e interagire in modo diretto con i loro clienti, acquisiti o potenziali.

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