22marzo 2015 di Carmela Fanelli da AGCM 20marzo
“L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato – sulla base delle nuove competenze in materia di Consumer Rights attribuite dal d.lgs. 21/2014 – cinque procedimenti istruttori, nei confronti di Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. Telecom Italia S.p.A. e H3g S.p.A. e Sky Italia S.r.l., concernenti le procedure di conclusione dei contratti di telefonia fissa e mobile e dei servizi televisivi via satellite a pagamento mediante teleselling.
Nei procedimenti viene ipotizzata la possibile violazione delle nuove disposizioni in vigore dal 13 giugno 2014 che introducono specifici requisiti di forma per la validità delle vendite tramite telefono. A tal fine sono state svolte ispezioni nelle sedi delle società di Roma e Milano con l’ausilio del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza”.
Il comunicato dell’Autorità si riferisce alla nuova normativa introdotta con decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. (14G00033) (GU Serie Generale n.58 del 11-3-2014). Con la pubblicazione in Gazzetta di tale decreto il codice del consumo ha subito sostanziali modifiche relative ai contratti a distanza e ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali.